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Regio decreto 932/1922

Art. 90 — Articoli 5, 6, 7, 8 e 9 legge 8 ottobre 1920, n. 1479

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/90parte di Regio decreto 932/1922
Art. 90. (Articoli 5, 6, 7, 8 e 9 legge 8 ottobre 1920, n. 1479). A decorrere dal 1° gennaio 1921 sono mutuate dal Ministero di agricoltura alla Cassa provinciale di Cagliari lire quattro milioni ottocentomila ed alla Cassa provinciale di Sassari lire tre milioni duecentomila, sotto la deduzione delle somme gia' mutuate ai proprietari ed enfiteuti delle provincie di Cagliari e di Sassari, in applicazione della legge 16 luglio 1914, n. 665. La restituzione delle somme indicate nel precedente comma sara' fatta dalle Casse provinciali in 50 anni, mediante il pagamento delle annualita' fisse di lire centosessantanovemiladuecentotrentotto e centesimi sessantanove (L. 169.238,69) per la Cassa di Cagliari e di lire centododicimilaottocentoventicinque e centesimi settantanove (112.825,79) per la Cassa di Sassari. Tali annualita', comprendenti gli interessi del 2.50% e le restituzioni di capitale, saranno corrisposte annualmente a cominciare dal 30 giugno 1931 e cosi' di seguito fino alla cinquantesima ed ultima annualita', da pagarsi il 30 giugno 1980, e saranno versate in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata ad apposito capitolo. Dal 1° gennaio 1921 sino al 30 giugno 1930 le Casse stesse verseranno in tesoreria, con imputazione al bilancio dell'entrata, gli interessi semplici sulle somme ad esse mutuate, sotto deduzione dell'uno e mezzo per cento, che sara' corrisposto dal Ministero di agricoltura. Il Ministero di agricoltura, a partire dal 30 giugno 1931 e fino al 30 giugno 1980, dovra', annualmente versare alla Cassa dei Depositi e Prestiti L. 282.064,48 per conto delle Casse provinciali, la quale spesa fara' carico ai capitoli corrispondenti al n. 116 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per il 1920-921 e L. 90.337,12 per quota fissa d'interessi di favore all' 1,50 per cento, riferibili per L. 54.202,27 alla Cassa provinciale di Cagliari e per lire 36.134,85 alla Cassa provinciale di Sassari, i quali interessi faranno carico ai capitoli corrispondenti al n. 94 del bilancio del Ministero di agricoltura pel 1920-921. Le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari si intendono subentrate in tutti gli oneri dei mutuatari e in tutti i diritti dello Stato di fronte ai mutuatari stessi, per tutti i mutui gia' pagati dal Ministero di agricoltura, e dovranno sostituirsi al Ministero suddetto per tutte le concessioni da farsi in armonia della alla citata legge 16 luglio 1914, n. 665, sia per nuovi mutui, sia per mutui gia' concessi e finora pagati solo in parte. Le Casse provinciali, per il servizio di cui al presente articolo, saranno soggette ad una speciale sorveglianza da parte del Ministero di agricoltura, che, in caso di irregolarita', potra' nominare apposito commissario, a spese delle Casse stesse, per la gestione dei mutui di favore.

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