Regio decreto 932/1922
Art. 84 — Art. 4 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775
Art. 84. (Art. 4 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775). Sono infine poste a disposizione della Sezione, per le operazioni di credito agrario di esercizio: a) le somme che, tenuto conto della facolta' accordata alla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia con l'articolo precedente, risultino disponibili sui tre decimi dei depositi della Cassa stessa; b) la somma di tre milioni prelevata dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia; c) un'anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane sino alla somma di lire 20.000.000. Le condizioni relative alla detta anticipazione saranno fissate con decreto del Ministro per l'Industria e il Commercio di concerto coi Ministri per l'agricoltura e per il Tesoro.
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