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Regio decreto 932/1922

Art. 82 — Art. 6-7 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 2 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/82parte di Regio decreto 932/1922
Art. 82. (Art. 6-7 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 2 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775). Il patrimonio della Sezione e' costituito: a) da una somma eguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni delle Provincie siciliane iscritte nei ruoli per il 1905. Tale somma, su decreti del Ministro del Tesoro, e' versata alla Cassa dei Depositi e Prestiti, merce' anticipazioni da estinguersi con l'interesse del 4 per cento ogni 25 anni. Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle Provincie predette sulle rendite imponibili superiori a lire seimila verra' iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro. Tale fondo sara' destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei Depositi e Prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente. Estinte le anticipazioni, la parte del tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sara' ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale della Sezione. Per le Provincie nelle quali col compimento del nuovo catasto venga meno, in tutto o in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, si provvedera' iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute; b) da un fondo di 10 milioni conferito dallo Stato a titolo di speciale contributo senza interessi fino a nuova disposizione. E' attribuita ad incremento di tale patrimonio per un decennio, a far tempo dall'esercizio 1920, il 5 per cento degli utili netti annuali del Banco di Sicilia, da prelevarsi dalla quota spettante al Banco, dopo il riparto con lo Stato, nonche' di quelli della Cassa di risparmio del detto Banco, dopo che questa avra' costituito il suo patrimonio nella misura di un decimo dei depositi. E' data facolta' alla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele III per le Provincie siciliane di destinare allo stesso scopo il 5 per cento dei propri utili netti annuali.

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