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Regio decreto 932/1922

Art. 75 — Art. 7 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/75parte di Regio decreto 932/1922
Art. 75. (Art. 7 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190). A partire dell'anno agrario 1919-920 la gestione dei poderi dimostrativi annesai alle Regie Cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata e' affidata alla Cassa provinciale, previo accertamento della consistenza delle singole aziende. Fermo restando il fine dimostrativo prescritto dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, i poderi potranno essere ceduti in affitto od a colonia parziaria, o dati in utenza a miglioria agli agricoltori secondo un piano di utilizzazione redatto dal Direttore della Cassa provinciale e approvato dal Ministero di agricoltura, inteso il Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura circondariale. Nel piano saranno determinate le norme par regolare il funzionamento delle stazioni di monta, dei depositi di macchine agrarie e dei vivai di piante arboree ed arbustive. I Direttori delle Cattedre ambulanti eserciteranno la sorveglianza tecnica sui poderi, presso i quali potra' essere ad essi riservato un appezzamento di terreno da destinarsi ad esperimenti di coltivazioni.

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