Regio decreto 932/1922
Art. 73 — Art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445
Art. 73. (Art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445). Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione e fusione dei Monti frumentari e di opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle opere pie, di altri enti morali o di privati. Le Casse agrarie possono essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
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