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Regio decreto 932/1922

Art. 67 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/67parte di Regio decreto 932/1922
Art. 67. (Art. 2 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. unico D. L. L. 28 febbraio 1918, n. 346; art. 5 e 6 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190). Il patrimonio della Cassa provinciale e' formato: 1° dalla somma di lire due milioni, prelevata dagli avanzi dei conti consuntivi degli esercizi 1903-904 e 1904-905. Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, non e' dovuto alcun interesse allo Stato; dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquanta anni sara' corrisposto l'interesse del 2 per cento. Dal ventunesimo al sessantesimo anno si provvedera' al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento; 2° dalle somme anticipate alla Cassa dallo Stato sul fondo stanziato con i decreti luogotenenziali 27 luglio 1916, n. 913, 6 maggio 1917, n. 737, 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444 e col R. D. 20 luglio 1919, n. 1414. Il rimborso di tali anticipazioni avra' luogo con le stesse norme di cui al precedente comma; 3° da tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivi, e della provincia; 4° da tutti i terreni guadagnati, mediante lavori idraulici, lungo il corso dei fiumi, negli alvei improduttivi dei medesimi, a decorrere dalla data dell'applicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140. I terreni di cui ai precedenti commi 2 e 3, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi o venduti, previa approvazione del Ministero di Agricoltura, alle Societa' di agricoltori che ne facessero domanda con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

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