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Regio decreto 932/1922

Art. 62 — Art. 6 e 8 legge 15 luglio 1906, n.383; art. 13 legge 2 febbraio 1911, n. 70

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/62parte di Regio decreto 932/1922
Art. 62. (Art. 6 e 8 legge 15 luglio 1906, n.383; art. 13 legge 2 febbraio 1911, n. 70). Nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo e' istituita una Cassa provinciale di credito agrario, con carattere di ente morale. Alla formazione del capitale di ciascuna Cassa e' destinata una somma eguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli del 1905. Tale somma e' versata, su decreto del Ministro del Tesoro, dalla Cassa Depositi e Prestiti, a rate, secondo il bisogno, merce' anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 3,50 per cento entro 25 anni.

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