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Regio decreto 932/1922

Art. 58 — Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/58parte di Regio decreto 932/1922
Art. 58. (Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142). Quando le entrate sociali riscosse nell'anno non coprono l'intero importo delle corrispondenti annualita' dovute agli Istituti sovventori, lo Stato anticipera' la differenza. A tale fine sara' fatto uno stanziamento nel bilancio annuale del Ministero di Agricoltura di Lire 500.000. Le somme anticipate dallo Stato saranno rimborsate dagli enti agrari del Lazio nell'anno successivo con le entrate sociali, salvo, in caso di insufficienza, a stabilirsi d'ufficio dal Ministero per l'Agricoltura, per l'anno stesso, un supplemento di contributi sociali, da riscuotersi il tutto con le forme ed i modi di cui all'articolo 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397.

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