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Regio decreto 932/1922

Art. 32 — Art. unico R. D. 18 marzo 1915, n. 534

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/32parte di Regio decreto 932/1922
Art. 32. (Art. unico R. D. 18 marzo 1915, n. 534). Gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali saranno rappresentati e difesi della R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, quando il Ministero di Agricoltura ne faccia speciale richiesta all'Avvocatura erariale medesima. Gli organi e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura degli Istituti sopra menzionati saranno liquidati a norma di legge.

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