Regio decreto 932/1922
Art. 30 — Art. 25 legge 23 gennaio 1887, n. 4276
Art. 30. (Art. 25 legge 23 gennaio 1887, n. 4276). Per tutti gli effetti del presente Testo Unico, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gli Istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agli Istituti di credito fondiario.
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