Regio decreto 932/1922
Art. 2 — (Art
Art. 2. (Art. 10 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 3 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 11 legge 8 ottobre 1920, n. 1479). I Monti frumentari che abbiano sospeso le operazioni di prestiti in natura, o si ritengano non piu' rispondenti ai fini dell'istituzione o ai bisogni delle classi agricole locali possono essere trasformati in casse agrarie a favore degli agricoltori del Comune. Gli Enti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, che non possono utilmente funzionare, saranno consorziati con Monti o Casse di Comuni contermini, oppure saranno concentrati nell'Istituto di credito agrario regionale o provinciale creato con legge speciale. L'Istituto medesimo dovra' impiegare il capitale degli Enti concentrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui gli enti stessi risiedevano. La trasformazione, la costituzione in consorzio obbligatorio e la concentrazione saranno disposte con decreto del Ministro per l'agricoltura.
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