Regio decreto 932/1922
Art. 17 — Art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703
Art. 17. (Art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703). Sono considerate operazioni di credito per miglioramenti agrari i prestiti: a) per l'esecuzione di piantagioni (uliveti, vigneti, frutteti e simili); b) per trasformazioni di colture; c) per limitate sistemazioni di terreni e fabbricati.
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