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Regio decreto 932/1922

Art. 15 — Art. 16 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; Art. 13 D. L. 10 maggio 1917, n. 788

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/15parte di Regio decreto 932/1922
Art. 15. (Art. 16 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; Art. 13 D. L. 10 maggio 1917, n. 788). I prestiti di cui all'art. 5 avranno forma cambiaria. La cambiale dovra' portare l'indicazione dello scopo del prestito e del fondo per il quale esso e' accordato. Per le cambiali non eccedenti le L. 1500 il croce segno del debitore che dichiari di non saper scrivere, o non possa firmare per impedimento fisico, e' sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale pero' deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici, a termini delle leggi vigenti e la loro firma sara' autenticata da un notaio o dal sindaco o dal giudice conciliatore. L'autenticazione e' gratuita.

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