Regio decreto 932/1922
Art. 13 — Art. 7 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1335; art. 11 D. L. 10 maggio 1917, n. 788
Art. 13. (Art. 7 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1335; art. 11 D. L. 10 maggio 1917, n. 788). Se il debitore non restituisce integralmente alla scadenza l'importo del prestito, il pretore del Mandamento, su istanza dell'Istituto mutuante, puo', assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio. La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, con le norne dell'art. 63 del codice di commercio.
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