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Regio decreto 1626/1920

Art. 4 — I caporali e soldati del R

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/4parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 4. I caporali e soldati del R. esercito ed i sottocapi o comuni del corpo R. equipaggi, i quali contino quindici anni di servizio utile, o siano affetti da infermita' incurabili non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto a conseguire pensione di riforma.

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