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Regio decreto 1626/1920

Art. 22 — Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1919

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/22parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 22. Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1919. Esso si applica: a) agli ufficiali del R. esercito e della R. marina in servizio attivo permanente (servizio effettivo; disponibilita' ed aspettativa), in posizione di servizio ausiliario e in congedo provvisorio al 1° ottobre 1919; b) ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina in servizio alla data suddetta, o successivamente richiamati. Norme speciali di pensione saranno stabilite pei militari del Regio esercito o della R. marina assunti in servizio dopo il 1° ottobre 1919.

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