Regio decreto 1626/1920
Art. 22 — Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1919
Art. 22. Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1919. Esso si applica: a) agli ufficiali del R. esercito e della R. marina in servizio attivo permanente (servizio effettivo; disponibilita' ed aspettativa), in posizione di servizio ausiliario e in congedo provvisorio al 1° ottobre 1919; b) ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina in servizio alla data suddetta, o successivamente richiamati. Norme speciali di pensione saranno stabilite pei militari del Regio esercito o della R. marina assunti in servizio dopo il 1° ottobre 1919.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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