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Regio decreto 1626/1920

Art. 10 — Per quanto non si provvede dal presente decreto a riguardo dei sottufficiali e militari di truppa del Regio e…

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Art. 10. Per quanto non si provvede dal presente decreto a riguardo dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina, vengono applicate le disposizioni per essi in vigore al 1° ottobre 1919, e successivo. Pei caporali e soldati del Regio esercito, e poi sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi, la tabella II annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e la tabella III, quale fu modificata dall'art. 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: TABELLA II Pensioni di riposo dei caporali e soldati del Regio esercito Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA III Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi Parte di provvedimento in formato grafico

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