Regio decreto 1626/1920
Art. 1 — La ritenuta di cui all'art
Art. 1. La ritenuta di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e' fissata nella misura del sei per cento degli stipendi ed assegni predetti. La stessa ritenuta si applica pure: a) sull'assegno provvisorio di pensione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario; b) su qualsiasi altra competenza dei militari di ogni grado, valutabile agli effetti della pensione, e che non ne sia esente per espressa disposizione di legge.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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