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Regio decreto 1802/1919

Art. 14 — I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali richiamati e trattenuti alle armi per mobilitazion…

ELI /it/regio-decreto/1919/10/02/1802/art/14parte di Regio decreto 1802/1919
Art. 14. I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali richiamati e trattenuti alle armi per mobilitazione, compresi quelli gia' inviati in congedo, sono considerati raffermati per tutto il tempo di servizio prestato senza vincolo di ferma. Ad essi sara' corrisposto soltanto il premio di rafferma ed in ogni caso nella misura stabilita per la prima rafferma dall'art. 4 della legge 506 del 19 luglio 1909. Tale premio sara' pagato a rate mensili maturate ed all'atto del ricollocamento in congedo. Il mese cominciato sara' considerato compiuto. Il diritto al premio di rafferma comincia dal giorno in cui il militare e' stato richiamato o trattenuto alle armi e cessa col 1° febbraio 1919 sostituendosi da tale data al premio di rafferma gli aumenti triennali portati dal decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494 e dal presente decreto.

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