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Regio decreto 1802/1919

Art. 11 — I sottufficiali dei carabinieri Reali dopo 15 anni di servizio hanno diritto all'impiego civile con le stesse…

ELI /it/regio-decreto/1919/10/02/1802/art/11parte di Regio decreto 1802/1919
Art. 11. I sottufficiali dei carabinieri Reali dopo 15 anni di servizio hanno diritto all'impiego civile con le stesse norme e alle stesse condizioni previste oggi per gli altri sottufficiali dell'esercito. L'attestato di cui all'art. 11 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 sara' rilasciato agli appuntati ed ai carabinieri che si congedano dopo il 12° anno di servizio senza diritto a pensione, e costituira', senz'altro, titolo legale per ottenere i posti di agente o di guardia che saranno vacanti nelle Amministrazioni indicate nel citato articolo 11.

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