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Regio decreto 1068/1913

Art. 97 — Pei contratti di riporto ed a termine e per le relative rinnovazioni e proroghe stipulati per un termine magg…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/97parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 97. Pei contratti di riporto ed a termine e per le relative rinnovazioni e proroghe stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni che non siano stati assoggettati alla tassa sulle anticipazioni contro deposito e pegno, sono dovute, oltre le tasse nella misura stabilita dagli articoli 1 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato C, 50 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e 80 del presente regolamento, anche le soprattasse da commisurarsi a norma dell'art. 77 della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414. La denuncia ed il pagamento delle tasse anzidette devono seguire con la modalita' e nei termini stabiliti col regolamento approvato con R. decreto 27 aprile 1899, n. 164.

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