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Regio decreto 1068/1913

Art. 95 — La Deputazione di Borsa ha l'obbligo di comunicare alle Intendenze di finanza la nota di tutti coloro che fan…

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Art. 95. La Deputazione di Borsa ha l'obbligo di comunicare alle Intendenze di finanza la nota di tutti coloro che fanno abitualmente operazioni di Borsa. La prima comunicazione dev'essere fatta entro il 31 dicembre 1913. Per le successive rettifiche la comunicazione si fa alla fine di ciascun semestre.

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