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Regio decreto 1068/1913

Art. 85 — Le scritturazioni da farsi nelle matrici dei libretti e dei foglietti bollati devono corrispondere a quelle d…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/85parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 85. Le scritturazioni da farsi nelle matrici dei libretti e dei foglietti bollati devono corrispondere a quelle dei libri prescritti dal Codice di commercio; e quindi in base alle dette matrici e libri gli agenti finanziari, in occasione delle verifiche eseguite a norma dell'art. 48 della legge, devono eseguire gli opportuni confronti, per l'accertamento delle contravvenzioni eventualmente commesse. Tutti coloro che per professione abituale operano in Borsa o fanno, per professione abituale, atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 34 della legge, devono conservare per due anni dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, i libretti senza staccarne le relative madri: le matrici dei foglietti consegnati o spediti, ed i foglietti ricevuti relativi ai contratti fatti, come pure i foglietti e le copie recanti la ricevuta degli Uffici postali nei casi preveduti dal successivo art. 88. Agli effetti delle verifiche eseguite a termini dell'art. 48 della legge, gli agenti finanziari hanno diritto di farsi rilasciare copia di tutte le distinte presentate alle Stanze di compensazione, per controllare i libri e le carte dei mediatori, cambiavalute e banchieri.

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