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Regio decreto 1068/1913

Art. 82 — I contratti conclusi per mezzo di pubblici mediatori o fra mediatori inscritti, ovvero fra coloro che sono am…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/82parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 82. I contratti conclusi per mezzo di pubblici mediatori o fra mediatori inscritti, ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida, come pnre quelli conclusi direttamente fra i contraenti devono essere scritti a penna in entrambe le parti dei foglietti nel giorno medesimo in cui furono conclusi, datati e firmati, e devono contenere un cenno sommario dell'oggetto e delle condizioni essenziali, senza abrasioni e senza cancellature che impediscano di leggere chiaramente le parole che siansi volute sopprimere. I contratti fatti con l'intervento di pubblico mediatore, o conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida, a sensi dell'art. 64 della legge, devono essere da essi sottoscritti, tanto nella madre quanto nella figlia. Anche i contratti a contanti di cui all'art. 39 della legge devono essere firmati dal banchiere o commerciante sia nella madre che nella figlia. Nei libretti contemplati dagli articoli 36 e 39 della legge i contratti devono scriversi senza interruzione seguendo la numerazione e in ordine di data.

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