Regio decreto 1068/1913
Art. 6 — Nel decreto Ministeriale col quale e' nominata la Deputazione di Borsa sono nominati altresi', su proposta de…
Art. 6. Nel decreto Ministeriale col quale e' nominata la Deputazione di Borsa sono nominati altresi', su proposta della Camera di commercio, uno, due o tre deputati supplenti, secondo che i deputati effettivi siano tre, cinque o sette, a norma del rispettivo regolamento speciale. Tutti i deputati di Borsa, tanto effettivi che supplenti, debbono essere cittadini italiani.
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