Regio decreto 1068/1913
Art. 57 — Le verificazioni di cui al primo alinea dell'art
Art. 57. Le verificazioni di cui al primo alinea dell'art. 30 della legge sono eseguite per opera del deputato di nomina governativa, di quelli scelti dagli Istituti di emissione e dall'Istituto che esercita la stanza di compensazione, i quali riferiscono, quando occorra, alla Camera di commercio.
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