Regio decreto 1068/1913
Art. 47 — Per la formazione del listino, si dovra' tener conto delle dichiarazioni relative a contratti di importi non …
Art. 47. Per la formazione del listino, si dovra' tener conto delle dichiarazioni relative a contratti di importi non inferiori: se in cambi, a L. 10.000 di capitale; se in rendita o buoni del tesoro, a L. 10.000 di capitale, se a contanti, e a L. 50.000 di capitale se a termine. Per gli altri valori si dovra' tener conto delle contrattazioni che abbiano per oggetto una quantita' non inferiore a venticinque titoli della stessa specie.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.