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Regio decreto 1068/1913

Art. 44 — Per la formazione del listino occorre l'intervento della maggioranza dei componenti del Sindacato

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/44parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 44. Per la formazione del listino occorre l'intervento della maggioranza dei componenti del Sindacato. All'accertamento dei prezzi dei titoli e dei corsi dei cambi interviene il deputato di Borsa scelto d'accordo dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, ovvero, se questo manchi o sia legalmente impedito, il deputato scelto dagli Istituti d'emissione.

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