Regio decreto 1068/1913
Art. 44 — Per la formazione del listino occorre l'intervento della maggioranza dei componenti del Sindacato
Art. 44. Per la formazione del listino occorre l'intervento della maggioranza dei componenti del Sindacato. All'accertamento dei prezzi dei titoli e dei corsi dei cambi interviene il deputato di Borsa scelto d'accordo dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, ovvero, se questo manchi o sia legalmente impedito, il deputato scelto dagli Istituti d'emissione.
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