Regio decreto 1068/1913
Art. 40 — Il diritto di sconto ha luogo anche per i contratti di riporto, ed a premio
Art. 40. Il diritto di sconto ha luogo anche per i contratti di riporto, ed a premio. Puo' esercitare il diritto di sconto il riportato anche quando abbia ricevuto o pattuito un compenso (deport); ma in tal caso egli dovra' restituire sempre per intero il compenso suddetto.
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