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Regio decreto 1068/1913

Art. 38 — Nei contratti fuori piazza, ma da liquidarsi in una data Borsa, oltre quanto e' disposto all'art

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/38parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 38. Nei contratti fuori piazza, ma da liquidarsi in una data Borsa, oltre quanto e' disposto all'art. 35, il compratore deve intimare al venditore il diritto di sconto con telegramma conforme, da spedirsi contemporaneamente alla richiesta di vidimazione al presidente del sindacato.

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