Regio decreto 1068/1913
Art. 13 — Le deliberazioni della Deputazione devono essere pubblicate mediante affissione nei locali della Borsa, per t…
Art. 13. Le deliberazioni della Deputazione devono essere pubblicate mediante affissione nei locali della Borsa, per tre giorni dalla loro data. Le deliberazioni della Deputazione di Borsa e della Camera di commercio sono comunicate dal presidente agl'interessati, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In relazione all'art. 4 della legge, e' fatto espresso avvertimento che la deliberazione puo' essere impugnata con ricorso da proporsi, secondo i casi, alla Camera di commercio ovvero al Ministero, rispettivamente entro cinque o dieci giorni dalla consegna della lettera di comunicazione. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui la lettera risulta consegnata al destinatario, a norma delle vigenti disposizioni sul servizio postale. Ciascun deputato di Borsa puo' ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio contro l'annullamento da parte della Camera di commercio di deliberazioni della Deputazione di Borsa.
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