Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1068/1913Art. 11
Regio decreto 1068/1913

Art. 11 — La Deputazione di Borsa e' convocata dal presidente, di regola con un giorno di preavviso; in caso di urgenza…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/11parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 11. La Deputazione di Borsa e' convocata dal presidente, di regola con un giorno di preavviso; in caso di urgenza e' convocata per lo stesso giorno. Il deputato effettivo che non puo' intervenire ad una adunanza ne deve avvertire immediatamente il presidente, perche' questi possa invitare alcuno dei supplenti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.