Regio decreto 1068/1913
Art. 103 — Il processo verbale di contravvenzione indica il luogo in cui viene compilato; il nome, il cognome e la resid…
Art. 103. Il processo verbale di contravvenzione indica il luogo in cui viene compilato; il nome, il cognome e la residenza del contravventore; l'oggetto della contravvenzione; la disposizione della legge a cui si e' contravvenuto e l'ammenda dovuta. Il processo verbale e' firmato dall'agente scopritore della contravvenzione e dal contravventore. Quando questi non voglia firmare, sara' indicato il motivo del rifiuto. Non e' necessario il verbale per le contravvenzioni per le quali vengono subito e volontariamente pagate le ammende oltre le tasse che siano dovute. Il processo verbale e' trasmesso dagli uffici del registro e bollo all'Intendenza di finanza unitamente al precetto d'ingiunzione pel pagamento delle ammende e delle tasse eventualmente dovute. L'intendenza, riconoscendo sussistente la contravvenzione, vidima l'ingiunzione, e vi da' corso secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.
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