Regio decreto 1068/1913
Art. 101 — L'esazione delle tasse e delle relative soprattasse e pene pecuniarie si dovra' eseguire col mezzo dell'ingiu…
Art. 101. L'esazione delle tasse e delle relative soprattasse e pene pecuniarie si dovra' eseguire col mezzo dell'ingiunzione emessa nelle forme prescritte dalla legge sulle tasse di registro.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.