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Regio decreto 1101/1912

Art. 94 — Per i convittori che non hanno la famiglia nella citta' in cui ha sede il convitto una persona bene accetta a…

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Art. 94. Per i convittori che non hanno la famiglia nella citta' in cui ha sede il convitto una persona bene accetta al rettore, dimorante nella citta' stessa, puo' rappresentare i genitori o chi ne fa le veci.

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