Regio decreto 1101/1912
Art. 85 — Si paga la retta pel solo mese in corso, quando il convittore, avendo compiuto gli studi del liceo, dell'Isti…
Art. 85. Si paga la retta pel solo mese in corso, quando il convittore, avendo compiuto gli studi del liceo, dell'Istituto tecnico, del ginnasio o della scuola tecnica abbandoni nello stesso mese il convitto; pero' negli ultimi due casi le famiglie sono obbligate a dichiarare al rettore per iscritto, e prima del 15 giugno, di voler ritirare definitivamente dall'Istituto i figliuoli. Da questa dichiarazione sono dispensate quando nella citta' ove ha sede il convitto manchino o il liceo o l'Istituto tecnico regi o pareggiati.
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