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Regio decreto 1101/1912

Art. 85 — Si paga la retta pel solo mese in corso, quando il convittore, avendo compiuto gli studi del liceo, dell'Isti…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/85parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 85. Si paga la retta pel solo mese in corso, quando il convittore, avendo compiuto gli studi del liceo, dell'Istituto tecnico, del ginnasio o della scuola tecnica abbandoni nello stesso mese il convitto; pero' negli ultimi due casi le famiglie sono obbligate a dichiarare al rettore per iscritto, e prima del 15 giugno, di voler ritirare definitivamente dall'Istituto i figliuoli. Da questa dichiarazione sono dispensate quando nella citta' ove ha sede il convitto manchino o il liceo o l'Istituto tecnico regi o pareggiati.

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