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Regio decreto 1101/1912

Art. 74 — Le domande di ammissione sia per i convittori sia per i semi-convittori saranno firmate dal padre o da chi ne…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/74parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 74. Le domande di ammissione sia per i convittori sia per i semi-convittori saranno firmate dal padre o da chi ne fa le veci, e indirizzate al rettore, corredate della fede di nascita, di un attestato medico di sana costituzione, del certificato di vaccinazione e dell'attestato legale degli studi compiuti. I due primi certificati debbono essere in carta bollata e legalizzati. Gli aspiranti debbono avere non meno di sei anni e non piu' di dodici al 30 settembre dell'anno in corso. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere motivato del rettore, potra', per ragionevole eccezione, accordare l'ammissione con dispensa dal limite di eta' a condizione che l'aspirante non abbia superato i 15 anni e dimostri di avere compiuti studi proporzionati all'eta'. Nessuna limitazione di eta' e' stabilita per i giovani provenienti da altro convitto pubblico; ma prima di accoglierli, deve il rettore assumere sicure notizie sulla loro buona condotta. Per i giovani poi che provengano da un convitto nazionale, il rettore deve inoltre accertarsi che le famiglie abbiano soddisfatto a tutti gli impegni cui sono tenute verso il precedente convitto. Il rettore, quando lo credera' opportuno, e udito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ha facolta' di ammettere in convitto alunni di scuole normali e professionali. Egli avra' inoltre facolta' di ammettere in convitto, qualora vi concorrano speciali condizioni locali, ed in seguito a favorevole avviso del Consiglio predetto, alunni d'Istituti di belle arti e d'istruzione musicale, forniti di borse di studio.

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