Regio decreto 1101/1912
Art. 71 — L'ufficiale di cui all'art
Art. 71. L'ufficiale di cui all'art. 68 e seguenti potra' fruire della mensa dei superiori del convitto corrispondendo all'Amministrazione dell'Istituto una retta in ragione di L. 800 annue. Se non ha con se' persone di famiglia e se i locali del convitto lo consentono, potra' avere l'alloggio nell'interno dell'Istituto. Ove questo per l'una o l'altra ragione non sia possibile, avra' un compenso di L. 25 mensili a carico dell'amministrazione del convitto. Il Ministero, su proposta del rettore, giudichera' dell'opportunita' di far intervenire l'ufficiale nelle villeggiature estive.
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