Regio decreto 1101/1912
Art. 62 — Il tirocinante, senza turbare l'andamento del servizio dell'Istituto a cui e' addetto, si esercitera', sotto …
Art. 62. Il tirocinante, senza turbare l'andamento del servizio dell'Istituto a cui e' addetto, si esercitera', sotto la guida del rettore, nelle varie funzioni interne educative del convitto, partecipera' con l'istitutore alla vita delle squadre, coadiuvandolo, sotto la responsabilita' dell'istitutore stesso, nell'adempimento delle sue funzioni, e, quando il rettore lo creda opportuno e giudichera' che il tirocinante abbia acquistata sufficiente esperienza, potra' assumere temporaneamente il governo di una squadra. I tirocinanti non potranno essere applicati ne' a funzioni di segreteria, ne' di economato.
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