Regio decreto 1101/1912
Art. 60 — Il Ministero puo' consentire che in quei convitti, i cui rettori ne facciano domanda e che presentino condizi…
Art. 60. Il Ministero puo' consentire che in quei convitti, i cui rettori ne facciano domanda e che presentino condizioni favorevoli, siano ammessi come tirocinanti giovani forniti dei titoli richiesti per l'ammissione al concorso all'ufficio di istitutore, anche con deroga dal limite minimo dell'eta'.
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