Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1101/1912Art. 60
Regio decreto 1101/1912

Art. 60 — Il Ministero puo' consentire che in quei convitti, i cui rettori ne facciano domanda e che presentino condizi…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/60parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 60. Il Ministero puo' consentire che in quei convitti, i cui rettori ne facciano domanda e che presentino condizioni favorevoli, siano ammessi come tirocinanti giovani forniti dei titoli richiesti per l'ammissione al concorso all'ufficio di istitutore, anche con deroga dal limite minimo dell'eta'.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗

← Art. 59 Art. 61 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.