Regio decreto 1101/1912
Art. 51 — Ogni istitutore ha di regola il governo stabile di una squadra di convittori: ma, dove esigenze del servizio …
Art. 51. Ogni istitutore ha di regola il governo stabile di una squadra di convittori: ma, dove esigenze del servizio lo consiglino, qualche istitutore potra' essere adibito a particolari mansioni e cioe' ad insegnare nelle classi elementari interne, a supplire durante le assenze e nei turni giornalieri di liberta' gli istitutori addetti alle squadre, ad aiutare il vice rettore e l'economo.
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