Regio decreto 1101/1912
Art. 5 — I posti di vice rettore e vice economo si conferiscono esclusivamente per concorso, per titoli e per esame
Art. 5. I posti di vice rettore e vice economo si conferiscono esclusivamente per concorso, per titoli e per esame. Il concorso e' bandito con decreto Ministeriale per un numero di posti corrispondente ai posti effettivamente vacanti alla data del decreto e a quelli che presumibilmente si renderanno vacanti entro un biennio dalla stessa data. Gli effetti del concorso cessano quando a tutti i vincitori sia stato offerto il posto.
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