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Regio decreto 1101/1912

Art. 48 — Le principali funzioni di vigilanza che generalmente saranno dal rettore affidate al vice-rettore in ciascun …

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/48parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 48. Le principali funzioni di vigilanza che generalmente saranno dal rettore affidate al vice-rettore in ciascun convitto sono le seguenti: a) vigilare gli alunni nella loro vita collegiale, visitando le camerate frequentemente di giorno e di notte, nelle ore di studio, di ricreazione, di riposo e in particolar modo quando gli alunni si alzano dal letto o si coricano; designando le passeggiate delle singole compagnie e assicurandosi che nel convitto e fuori il contegno personale degli alunni si mantenga corretto e quale si conviene a giovinetti bene educati, e che, in tutto, propria ed assestata sia la tenuta loro nel vestire; b) vigilare gli alunni nella loro vita scolastica e morale, assicurandosi che essi intervengano alle lezioni pubbliche e alle interne, tenendosi informato dello studio e della condotta di ciascuno; ammonendoli o lodandoli, castigandoli o premiandoli secondo l'opportunita'; tenendo nota delle punizioni loro inflitte dai maestri e dagli istitutori e curandone la esecuzione e piu' l'effetto morale; ricevendo ed esaminando i loro reclami, informandone il rettore e provvedendovi, quando ne sia il caso, secondo le istruzioni di lui; sorvegliando gli alunni nei giuochi, nelle relazioni con altri giovinetti dentro e fuori del convitto, nelle loro letture, distribuendo ad essi i libri della biblioteca, che sara' piu' specialmente affidata alle sue cure; c) vigilare che gli alunni osservino le norme della pulizia e dell'igiene, facciano frequenti bagni della persona, mutino la biancheria, curino la bocca, siano visitati in tempo dal medico e, ove occorra, trasportati nell'infermeria e assistiti e curati in questa sotto la sua vigilanza con premura ed affetto; d) ispezionare e sorvegliare la cucina ed assistere alla mensa; e) sorvegliare sul servizio di guardaroba, perche' il corredo degli alunni sia ben tenuto e la biancheria sempre pronta, imbiancata e stirata in quantita' bastevole per ogni bisogno; f) dirigere e consigliare l'opera degli istitutori dei quali, secondo gli accordi presi col rettore, regolera' e vigilera' le occupazioni giornaliere, assicurandosi che essi lo tengano a notizia di tutto cio' che avviene nelle loro rispettive squadre o che concerne gli alunni affidati alla loro sorveglianza; g) regolare e sorvegliare l'opera del personale di servizio, di cui distribuira' le funzioni, fuorche' quelle di cucina; ne determinera' l'orario per l'entrata, per l'uscita e per gli intervalli di riposo; h) assicurarsi ogni sera che all'ora stabilita sieno chiuse le porte del convitto, che tutto sia in ordine perfetto nel suo interno e ritirare tutte le chiavi prima di recarsi a dormire.

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