Regio decreto 1101/1912
Art. 31 — Possono essere compresi nella graduatoria i candidati che abbiano riportato almeno sei punti in ciascuna prov…
Art. 31. Possono essere compresi nella graduatoria i candidati che abbiano riportato almeno sei punti in ciascuna prova d'esame e dodici punti per i titoli. Essi sono dalla Commissione graduati per ordine di merito secondo le norme stabilite dall'articolo 8 del regolamento generale sullo stato degli impiegati 24 novembre 1908, n. 756, e sono nominati, secondo l'ordine della graduatoria, istitutori provvisori, a norma dell'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 412, in una delle sedi dove siano posti vacanti.
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