Regio decreto 1101/1912
Art. 2 — In ciascun convitto il personale educativo e dirigente e' costituito di un rettore, di un vice-rettore e di u…
Art. 2. In ciascun convitto il personale educativo e dirigente e' costituito di un rettore, di un vice-rettore e di un numero di istitutori proporzionato a quello degli alunni, e il personale amministrativo di un economo e, dove occorre, di un vice-economo. All'amministrazione e' preposto un Consiglio amministrativo presiedute dal rettore. Per ciascun convitto il numero e la qualita' delle persone di servizio sono determinati anno per anno nel bilancio.
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