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Regio decreto 1101/1912

Art. 156 — Il Ministero, vista la regolarita' degli atti ed esaminate le proposte delle Giunte provinciali per le scuole…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/156parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 156. Il Ministero, vista la regolarita' degli atti ed esaminate le proposte delle Giunte provinciali per le scuole medie, conferisce i posti messi a concorso, dandone partecipazione ai vincitori per mezzo del R. provveditore. Saranno altresi' conferiti nello stesso modo, seguendo la graduatoria del concorso, i posti gratuiti e semigratuiti resisi vacanti dopo l'avviso di concorso, ma prima che le Giunte provinciali per le scuole medie abbiano terminato l'esame degli atti del concorso stesso. I posti divenuti vacanti dopo il concorso e quelli che non vengono coperti per mancanza di vincitori del concorso, potranno essere conferiti per un solo anno dal Ministero preferibilmente ai concorrenti che nella graduatoria di merito ottennero complessivamente un maggior numero di voti dopo i vincitori della gara e l'approvazione in tutte le materie dell'esame secondo i regolamenti scolastici in vigore. Tali posti potranno essere inoltre conferiti a giovani che, non piu' tardi del 30 settembre, ne facciano domanda e dimostrino, con gli annessi documenti, di essere bene avviati nello studio, di condotta esemplare e di appartenere a famiglia non agiata. Nel conferimento di detti posti, a parita' di condizioni, sara' data la preferenza agli orfani dei funzionari dello Stato. Tale concessione non potra', in nessun caso, essere rinnovata se non a quegli alunni, i quali abbiano dato prova di buona condotta e di diligenza e siano stati promossi o licenziati.

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