Regio decreto 1101/1912
Art. 141 — I posti gratuiti e semigratuiti mantenuti nei convitti nazionali con i fondi del bilancio dell'istruzione pub…
Art. 141. I posti gratuiti e semigratuiti mantenuti nei convitti nazionali con i fondi del bilancio dell'istruzione pubblica e quelli istituiti dai convitti stessi con i fondi propri si conferiscono per esame di concorso a giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, e abbiano compiuti gli studi elementari e non superato il dodicesimo anno di eta' a tutto il mese di settembre dell'anno in cui avviene il concorso. Sono riservati ai figli dei capi d' Istituto e dei professori delle scuole medie e normali, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, e dei funzionari dei convitti nazionali i posti gratuiti e semi-gratuiti creati dalle amministrazioni dei convitti con le loro economie come al R. decreto n. 6325, serie 3ª, del 1° agosto 1889. Per questi posti non e' richiesta la condizione d'aver compiuto gli studi elementari, ma quella d'avere almeno l'eta' di sette anni e non superato il dodicesimo anno di eta' a tutto il mese di settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso.
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