Regio decreto 1101/1912
Art. 111 — L'economo coadiuva il rettore nell'amministrazione del convitto e cura le spese dei convittori
Art. 111. L'economo coadiuva il rettore nell'amministrazione del convitto e cura le spese dei convittori. E' il consegnatario dei beni mobili ed immobili, riscuote tutte le entrate del convitto, da' esecuzione nei limiti del bilancio ai mandati di pagamento regolarmente emessi dal rettore, rispondendo dai pagamenti fatti in altra maniera; tiene in corrente ed in perfetta regola tutti i registri d'amministrazione del convitto stabiliti dal regolamento di contabilita' e quelli per le spese particolari dei convittori.
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