Regio decreto 1101/1912
Art. 108 — Nessun mandato di pagamento avra' valore legale se non e' sottoscritto dal rettore
Art. 108. Nessun mandato di pagamento avra' valore legale se non e' sottoscritto dal rettore. Il consigliere delegato, prima di procedere alla verifica di cassa, esaminera' i mandati e vi opporra' il visto.
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