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Regio decreto 1101/1912

Art. 108 — Nessun mandato di pagamento avra' valore legale se non e' sottoscritto dal rettore

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Art. 108. Nessun mandato di pagamento avra' valore legale se non e' sottoscritto dal rettore. Il consigliere delegato, prima di procedere alla verifica di cassa, esaminera' i mandati e vi opporra' il visto.

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