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Regio decreto 1517/1911

Art. 44 — Oltre ai detti congedi ordinari, il direttore e' autorizzato a concedere, nei limiti consentiti dalle esigenz…

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Art. 44. Oltre ai detti congedi ordinari, il direttore e' autorizzato a concedere, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, congedi per l'esercizio dei diritti politici a quegli impiegati i quali avranno presentato il certificato comprovante la loro qualita' di elettori fuori la residenza.

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